La società Zaccari Auto Srl utilizza i dati acquisiti durante lo
svolgimento della propria attività di Officina concessionaria del
Ministero dei Trasporti e dei dati acquisiti dal PRA (Pubblico
Registro Automobilistico) e ACI (Automobile club Italia) secondo l’
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n.679/2016 (GDPR). Questa informativa è resa, ai sensi dell’art. 13
del Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR).
I Dati personali del proprietario del veicolo registrato al Pra
(Pubblico Registro Automobilistico) relativi a persone fisiche
identificate o identificabili, sono trattati conformemente ai principi
di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei
diritti dell’Interessato, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR,
dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nonché
da ogni ulteriore norma dettata in materia a livello nazionale e
sovranazionale, ivi compresi i provvedimenti adottati dal Garante per
la protezione dei dati personali.
Categorie di Dati trattati I Dati trattati sono di seguito
indicati.
• Dati anagrafici
• Dati identificativi del veicolo in oggetto.
Ulteriori specifici Dati provenienti dalle banche dati del PRA-ACI NON
SONO UTILIZZATI. I dati utilizzati sono trattati esclusivamente per le
finalità strettamente connesse e necessarie all'erogazione dei servizi
invio di comunicazioni istituzionali.
Modalità del trattamento Il trattamento dei Dati avviene con modalità
manuali, telematiche ed informatiche; sono adottate misure di
sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di
distruzione o perdita, di trattamento non consentito o non conforme
alle finalità della raccolta.
Destinatari o Categorie di destinatari a cui vengono rivolte le nostre
comunicazioni:
• Autorità pubbliche.
• Soggetti privati
O soggetti intestatari di veicoli in scadenza con l’obbligo di
revisione veicoli in base all’Articolo 80 del codice della strada che
prevede quanto segue:
1. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti, i
criteri, i tempi e le modalita' per l'effettuazione della revisione
generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro
rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di
sicurezza per la circolazione e di silenziosita' e che i veicoli
stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti
prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e
seguenti, sono effettuate a cura degli uffici competenti del
Dipartimento per i trasporti terrestri. Nel regolamento sono stabiliti
gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei
dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che
hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.
2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del
comma 1 sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive
della Comunita' europea relative al controllo tecnico dei veicoli a
motore.
3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di
cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non
superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la
revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima
immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle
specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in
materia.
4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti
superiore a 9 compreso quello del conducente, per gli autoveicoli
destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva
a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva
a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze,
per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli
atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano
stati gia' sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei
commi 5 e 6.
5. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri,
anche su segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all'art.
12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di
sicurezza, rumorosita' ed inquinamento prescritti, possono ordinare in
qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli.
6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata
al controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanati
sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o
rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza dei quali possono
sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli
organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2,
intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri per la adozione del
provvedimento di revisione singola.
8. Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a
particolari e contingenti situazioni operative degli uffici competenti
del Dipartimento per i trasporti terrestri, il rispetto dei termini
previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di
contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, o con massa
complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, ovvero superiore a 3,5 t se
destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in
regime di temperatura controllata (ATP) e dei relativi rimorchi e
semirimorchi, puo' per singole province individuate con proprio
decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad
imprese di autoriparazione che svolgono la propria attivita' nel campo
della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista
ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attivita' di commercio
di veicoli, esercitino altresi', con carattere strumentale o
accessorio, l'attivita' di autoriparazione. Tali imprese devono essere
iscritte nel registro delle imprese esercenti attivita' di
autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 122. Le suddette revisioni possono essere altresi' affidate
in concessione ai consorzi e alle societa' consortili, anche in forma
di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna
almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da
garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni. (83)
9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti
tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto
esercizio delle attivita' di verifica e controllo per le revisioni,
precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il
responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali
e professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti devono
sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro dei
trasporti definisce con proprio decreto le modalita' tecniche e
amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al
comma 8.
10. Il Ministero dei trasporti - Dipartimento per i trasporti
terrestri effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di
cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a
revisione presso le medesime. I controlli periodici sulle officine
delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalita' di
cui all'art. 19, commi 1, 2, 3, e 4, della legge 1' dicembre 1986, n.
870, da personale del Dipartimento per i trasporti terrestri in
possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche
funzionali e profili professionali corrispondenti alle qualifiche
della ex carriera direttiva tecnica, individuati nel regolamento. I
relativi importi a carico delle officine dovranno essere versati in
conto corrente postale ed affluire alle entrate dello Stato con
imputazione al capitolo 3566 del Ministero dei trasporti, la cui
denominazione viene conseguentemente modificata dal Ministro
dell'economia e delle finanze.
11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa
non sia piu' in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le
revisioni siano state effettuate in difformita' dalle prescrizioni
vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono
revocate.
12. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce le tariffe per le
operazioni di revisione svolte dalla Dipartimento per i trasporti
terrestri e dalle imprese di cui al comma 8, nonche' quelle inerenti
ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione
effettuati dal Ministero dei trasporti - Dipartimento per i trasporti
terrestri, ai sensi del comma 10.
13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalita'
che saranno stabilite con disposizioni del Ministro dei trasporti,
trasmettono all'ufficio provinciale competente del Dipartimento per i
trasporti terrestri la carta di circolazione, la certificazione della
revisione effettuata con indicazione delle operazioni di controllo
eseguite e degli interventi prescritti effettuati, nonche'
l'attestazione del pagamento della tariffa da parte dell'utente, al
fine della relativa annotazione sulla carta di circolazione cui si
dovra' procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento
della carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta di
circolazione sara' a disposizione presso gli uffici competenti del
Dipartimento per i trasporti terrestri per il ritiro da parte delle
officine, che provvederanno a restituirla all'utente. Fino alla
avvenuta annotazione sulla carta di circolazione la certificazione
dell'impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli
effetti la carta di circolazione.
14. Ad esclusione dei casi previsti dall'articolo 176, comma 18,
chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla
prescritta revisione e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 173 a € 694. Tale sanzione e'
raddoppiabile in caso di revisione omessa per piu' di una volta in
relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti. L'organo
accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo e'
sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. E'
consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso
uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio
del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di
tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla
circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.998 a €
7.993. All'accertamento della violazione di cui al periodo precedente
consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni
del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle
violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101)
(114) (124) (133) (145) (163)
15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia stato
accertato da parte dei competenti uffici competenti del Dipartimento
per i trasporti terrestri il mancato rispetto dei termini e delle
modalita' stabiliti dal Ministro dei trasporti ai sensi del comma 13,
sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da € 430 a € 1.731. Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima
vengono accertate tre violazioni, l'ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri revoca la concessione. (19)
(29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) (163) 16.
L'accertamento della falsita' della certificazione di revisione
comporta la cancellazione dal registro di cui al comma 8.
17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione
falsa e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da € 430 a € 1.731. Da tale violazione discende la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (19) (29) (43)
(52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) (163)
((17-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, da emanare entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite
le modalita' di riqualificazione delle bombole approvate in
conformita' al regolamento n. 110 della Commissione economica per
l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE R 110) e sono individuati i
soggetti preposti alla riqualificazione, al fine di semplificare
l'esecuzione della riqualificazione stessa)).
Durata del trattamento e periodo di conservazione I Dati
dell’Intestatario del veicolo saranno trattati e conservati per il
tempo strettamente necessario in relazione alle finalità elencate:
• Scadenza revisione veicoli.
Trasferimento di dati personali all’estero
• I dati personali non saranno trasferiti dal territorio dell’Unione
Europea verso altri Paesi (cd Paesi terzi) o ad organizzazioni
internazionali.
Diritti dell’Interessato
In qualità di Intestatario di 1 o più veicoli registrati al PRA sono
riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del GDPR, come di
seguito elencati.
• Conferma se sia o meno in corso un trattamento di Dati che lo
riguarda.
• Accesso ai Dati ed alle informazioni relative al trattamento, nonché
copia delle stesse, qualora un trattamento sia in corso.
• Rettifica dei Dati inesatti ed integrazione di quelli incompleti.
• Cancellazione dei Dati che lo riguardano, qualora sussista una delle
condizioni previste dall’art. 17 del GDPR.
• Limitazione del trattamento, nei casi previsti dall’art. 18 del
GDPR.
• Portabilità dei Dati, ovvero possibilità di ricevere i Dati che lo
riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico e di richiedere la loro trasmissione ad altro
titolare, se tecnicamente fattibile.
L’Intestatario ai sensi dell’art. 21 del GDPR, potrà opporsi in
qualsiasi momento al trattamento dei Dati da parte del Titolare,
sempre che non sussistano motivi legittimi per procedere al
trattamento che prevalgono sugli interessi, diritti e libertà
dell’Interessato oppure necessari per l’accertamento, l’esercizio o la
difesa di un diritto in sede giudiziaria. L’Interessato potrà inoltre
revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei Dati ai
sensi dell'art. 7 del GDPR. L’esercizio dei diritti è gratuito e potrà
essere fatto valere scrivendo all’indirizzo e-mail:info@zaccariauto.it